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ANTIRICICLAGGIO - Obbligo di estinzione per i libretti al portatore entro il 31 dicembre 2018 (01/2019)

Devono essere stati estinti entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico. L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49, D.Lgs. 231/2007 concernente misure di contrasto al riciclaggio. Qualora l’estinzione non sia avvenuta, gli istituti di credito non potranno dar seguito a movimentazioni sui predetti libretti, fermo restando l’obbligo di liquidazione del libretto a favore del portatore.

(Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato stampa n. 187, 22/11/2018)

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