ESPORTAZIONI E FATTURA ELETTRONICA - La prova dell’operazione non è più fornita dal visto cartaceo ma dal Dae (05/2019)
Se, in relazione ad operazioni di esportazione, si sceglie di emettere fattura elettronica, non si deve emettere prima fattura cartacea e, una volta ottenuto il codice della bolla doganale, modificarla e poi inviarla tramite il Sistema di interscambio. La prova dell’esportazione, infatti, è fornita dal Dae, documento informatico di accompagnamento all’esportazione. A rivolgersi all’Agenzia delle entrate è un commerciante di autoveicoli che, in relazione alle esportazioni fuori dall’ambito Ue, ha scelto di emettere fatture elettroniche. Nell’istanza di interpello, il contribuente fa presente che tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi è l’identificativo della bolla doganale, per il cui rilascio è tuttavia necessario avere già emesso la fattura. Questa circostanza, secondo l’istante, renderebbe difficoltoso il processo di fatturazione elettronica e, a tal proposito, chiede chiarimenti. L’Agenzia delle entrate ricorda che l’effettuazione di cessioni all’esportazione non comporta l’obbligo di emettere fattura elettronica né di trasmettere telematicamente i dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), poiché le cessioni sono documentate con bollette doganali. Tuttavia, il contribuente ha comunque la facoltà di emettere fattura elettronica tramite il Sistema di interscambio nei confronti di un soggetto non residente, inserendo un codice destinatario convenzionale.
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 130, 24/04/2019)
