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TASSO DI INTERESSE MORA - Dal 1° luglio 2019 interessi per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo pari al 2,68% annuo (07/2019)

L’articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L’articolo 13, D.Lgs. 159/2015, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata interpellata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 148038, 23/05/2019)

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