RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - Intervento della Cassazione in contrasto con quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate (12/2019)
La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui l’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (introdotta dalla L. 296/2006 e successivamente dal D.L. 63/2013) spetta anche ai soggetti titolari di reddito di impresa che hanno sostenuto le spese su edifici concessi in locazione a terzi (cosiddetti “immobili patrimonio”). La tesi (opposta) dall’Agenzia delle entrate è espressa dalla risoluzione n. 340/E/2008: non sono considerati strumentali e, pertanto, non possono fruire della detrazione Irpef/Iresper la riqualificazione energetica, gli immobili locati a terzi. Tale tesi è sostenuta anche relativamente agli immobili concessi in locazione dalle società di gestione immobiliare.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 29162, 12/11/2019)
