MUTUI PRIMA CASA - Operativa la domanda di accesso al fondo di solidarietà per sospendere fino a 18 mesi i mutui prima casa (04/2020)
L’articolo 54, D.L. 18/2020 consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà. L’operatività del c.d. fondo di solidarietà è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al fondo:
- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee);
- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
- Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo è necessario compilare il modulo e presentare al proprio istituto di credito la documentazione approvata dal Mef e disponibile al link http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf.
(Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 25/03/2020, G.U. n. 82 del 28/03/2020)
