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REVERSE CHARGE - Applicazione del regime di inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972

L’Agenzia delle entrate ha confermato che l’applicazione del reverse charge da parte dei soggetti subappaltatori nel settore edile necessita dell’esistenza di un contratto d’appalto e di un rapporto di subappalto. Nel caso specifico, si è in presenza di un contratto continuativo di cooperazione che consente all’affidatario di far eseguire a terzi le prestazioni oggetto di un contratto di appalto pubblico senza dovere fare rispettare i limiti e le condizioni previsti dal Codice degli appalti pubblici per il contratto di subappalto. Viene chiarito che le prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione coincidono con quelle del contratto principale di appalto e, pertanto, l’Agenzia delle entrate ritiene applicabile il regime di inversione contabile anche alle prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n.104, 14/04/2020)

05/2020
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