VENDITE A DISTANZA - Trasmissione dei dati relativi alle vendite che avvengono mediante una interfaccia elettronica (07/2020)
Con il provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate ha stabilito i termini e le modalità con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti devono comunicare i dati commerciali dei fornitori.
L’obbligo di comunicazione è a carico del soggetto passivo che gestisce l’interfaccia elettronica. L’obbligo di comunicazione riguarda 2 tipologie di dati, vale a dire:
− i dati relativi alle cessioni aventi a oggetto qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza, di cui all’articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019;
− i dati relativi alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop.
Nell’ambito della vendita a distanza di beni all’interno della UE rientrano le cessioni di beni verso e dall’Italia, rispettivamente regolate dagli articoli 40, comma 3 e 4, lettera b), e 41, comma 1, lettera b), D.L. 331/1993. Alla luce dell’esigenza di garantire un pronto adempimento degli obblighi di comunicazione da parte delle piattaforme, la circolare n. 13/2020 ha chiarito che le stesse possano comunicare i dati delle vendite prescindendo dal valore della soglia prevista dallo Stato di destinazione dei beni.
(Agenzia delle entrate, circolare n. 13, 01/06/2020)
