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IMPOSTA DI BOLLO SUI REGISTRI CONTABILI (08/2026)
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la metodologia di calcolo dell’imposta di bollo da assolvere sui registri contabili “cartacei” è diversa rispetto a quella sui registri informatici. Il computo del numero di registrazioni per il libro giornale previsto dall’art.6 comma 3 D.M. 17 giugno 2014 non è cumulabile tra diversi esercizi: ne consegue che l’imposta di bollo per i registri informatici di euro 16 è sempre dovuta per ogni singolo anno, non essendo possibile utilizzare il criterio “a scalare” previsto per i registri cartacei nel caso in cui risulti un numero di pagine utilizzabili inferiore a 100.
(Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 144/2026)
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