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RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA - Rinominati i codici tributo 1811 e 1813 utili al versamento della imposta sostitutiva e del saldo attivo (05/2016)

  • La Legge di Stabilità per l’anno 2016 ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione. Per consentire il versamento mediante modello F24 delle imposte sostitutive sono stati ridenominati i codici tributo 1811 e 1813:

  • 1811 denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – articolo 1, comma 892, L. 208/2015”;

  • 1813 denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione – articolo 1, comma 891, L. 208/2015”.

    A decorrere dal 9 maggio 2016 per tali codici tributo non è più richiesta la compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”.

 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.30, 26/04/2016)

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