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RIMBORSI SPESE - Esenti le spese del car sharing per i dipendenti in trasferta nel territorio comunale (10/2016)

Il rimborso delle spese per il car sharing a favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, se documentate, non è assoggettato a imposta sui redditi. È, quindi, possibile equiparare le fatture emesse dalle società del settore ai documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto, come ad esempio le spese del taxi o dei mezzi di trasporto pubblico. Qualora la fattura emessa dalla società di car sharing nei confronti del dipendente individui il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di arrivo, la distanza percorsa nonché la durata e l’importo dovuto, tali informazioni risultano idonee ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente. Conseguentemente, i rimborsi delle spese di car sharing in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale possono essere equiparati ai rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore ed essere ricondotti nella medesima disciplina esentativa prevista dall’articolo 51, comma 5, D.P.R. 917/1986.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 83, 28/09/2016)

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