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ABUSO DEL DIRITTO - Via libera all’assegnazione agevolata per le società nella fase precedente alla liquidazione

L’Agenzia delle entrate, affrontando la norma agevolativa dell’assegnazione dei beni ai soci,fornisce per la prima volta chiarimenti anche sulla nuova disciplina dell’abuso del diritto. La situazione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia riguarda una società immobiliare intenzionata a cessare l’attività imprenditoriale che ha ricevuto una proposta di acquisto degli immobili ed intenderebbe fruire dell’agevolazione finalizzata all’estromissione agevolata. La norma richiede però che gli immobili non siano strumentali per destinazione. Questa situazione non si verifica per la società istante, che li ha sin qui utilizzati come beni strumentali, ma, essendo la società in procinto di liquidare l’attività, sarebbe intenzionata a non considerarli più come tali, attesa la differente prospettiva. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10-bis, L. 212/2000, l’Agenzia chiarisce che l’operazione non si configura abusiva. È sufficiente, infatti, che non si verifichi anche uno soltanto dei tre presupposti dell’abuso del diritto affinché l’operazione debba essere considerata legittima: la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”; l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”; l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.Nel caso in esame, non si pone il problema del cambiamento di destinazione degli immobili, atteso che nella fase liquidatoria gli immobili di proprietà possono beneficiare del regime agevolativo. La successiva cessione degli immobili effettuata dai socinon inficia l’operazione, atteso che la norma agevolativa non l’ha preclusa, e conseguentemente non può far configurare come sindacabile la legittimità del risparmio di imposta realizzato.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 93, 17/10/2016)

11/2016
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