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DETRAZIONE 50%/65% - Spese detraibili anche se sostenute mediante bonifi co disposto da istituti di pagamento
L’Agenzia delle entrate ricorda che gli “istituti di pagamento” sono imprese, iscritte in un apposito albo, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento, nei quali rientra anche l’esecuzione dei bonifici. La possibilità per il contribuente che dispone il bonifico dal conto di un istituto di pagamento di usufruire delle detrazioni del 50% per il recupero edilizio e del 65% per la riqualificazione energetica è subordinata alla preventiva adesione dell’istituto
di pagamento alla Rete nazionale interbancaria, di modo che sia assicurata la corretta effettuazione della ritenuta di acconto dell’8% all’atto di accredito del bonifico
stesso al beneficiario. Il bonifico eseguito su un conto aperto presso un istituto di pagamento può beneficiare delle detrazioni di imposta a condizione che vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti in merito all’effettuazione della ritenuta, alla dichiarazione dell’avvenuto versamento all’erario della ritenuta e alla successiva dichiarazione da parte dell’istituto di credito ai sensi dell’articolo 3, D.M. 41/1998.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 9, 20/01/2017)
