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DETRAZIONE 50%/65% - Spese detraibili anche se sostenute mediante bonifi co disposto da istituti di pagamento

L’Agenzia delle entrate ricorda che gli “istituti di pagamento” sono imprese, iscritte in un apposito albo, autorizzate  dalla  Banca  d’Italia  a  prestare  servizi  di  pagamento,  nei  quali  rientra  anche  l’esecuzione  dei bonifici. La possibilità per il contribuente che dispone il bonifico dal conto di un istituto di pagamento di usufruire  delle  detrazioni  del  50%  per  il  recupero edilizio  e  del  65%  per  la  riqualificazione  energetica  è subordinata alla preventiva adesione dell’istituto
di pagamento alla Rete nazionale interbancaria, di modo che sia assicurata la corretta effettuazione della ritenuta di acconto dell’8% all’atto di accredito del bonifico
stesso  al  beneficiario.  Il  bonifico  eseguito  su  un conto  aperto  presso  un  istituto  di  pagamento  può beneficiare delle detrazioni di imposta a condizione che vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti in merito all’effettuazione della ritenuta, alla dichiarazione dell’avvenuto versamento all’erario della ritenuta e alla successiva dichiarazione da parte dell’istituto di credito ai sensi dell’articolo 3, D.M. 41/1998.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 9, 20/01/2017)

02/2017
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