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SVALUTAZIONE CREDITI - Il plafond del 5% va confrontato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti (07/2017)

Con la risoluzione n. 65/E/2017 l’Agenzia risponde al quesito posto da una società che chiedeva di esprimersi in merito a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13458/2015, secondo la quale l’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti, da assoggettare al controllo (ai fini della deduzione) con il 5% del valore dei crediti iscritti a bilancio, è dato dal totale degli accantonamenti civilistici al fondo svalutazione crediti e non dall’ammontare fiscalmente dedotto.

Il documento di prassi precisa invece sul punto che, come evidenziato anche nelle istruzioni al modello Redditi SC:

  • il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa, deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
  • se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 65, 08/06/2017)

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