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COMPENSAZIONE CREDITI IVA DA MODELLO TR - Obbligo di apposizione del visto di conformità per crediti evidenziati nel modello TR

L’Agenzia delle entrate fornisce con il presente documento di prassi importanti chiarimenti in relazione all’obbligo, introdotto dal D.L. 50/17 convertito dalla L. 96/2017, di apporre il visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello TR) nei casi di utilizzi in compensazione orizzontale di crediti Iva eccedenti la soglia dei 5.000 euro. In particolare viene chiarito che va apposto il visto di conformità nei casi previsti anche quando alla presentazione del modello TR non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione e che, nel caso di omessa apposizione del visto di conformità, è possibile presentare un successivo modello Iva TR integrativo recante il visto, al fine di poter procedere alla compensazione orizzontale del credito. Ai fini dell’apposizione del visto, precisa il documento di prassi, occorre poi tenere conto dei crediti trimestrali indicati in compensazione (ed anche se non effettivamente utilizzati) nelle istanze trimestrali precedenti. Via libera, infine, alla possibilità di apporre il visto di conformità da parte di dipendenti di società di servizi che siano anche professionisti iscritti nell’apposito albo dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità tenuto presso le DRE territoriali per competenza.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 103/E, 28/07/2017)

08/2017
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