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CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO - Anche le imprese operanti nel settore del tessile e della moda possono fruirne (10/2017)

Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 3, D.L. 145/2013 possono rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, non destinati alla vendita. Nei settori in questione possono considerarsi rilevanti, quali attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di nuove collezioni di prodotti. Più in particolare, è nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti che può astrattamente individuarsi “quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”. In continuità con la circolare n. 46586/2009 del Ministero dello Sviluppo economico, la riconducibilità al credito di imposta delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alla ricerca ed ideazione estetica e alla realizzazione dei prototipi si intende estesa anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa (ad esempio, calzature, occhiali, gioielleria, ceramica).

(Ministero dello Sviluppo economico, Domande di approfondimento, 29/09/2017)

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