MODELLO F24 - Istituito il codice identificativo 74 da utilizzare a seguito di operazioni straordinarie (10/2017)
L’articolo 4, D.L. 50/1997 dispone che gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni straordinarie sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione, mentre, successivamente a tale data, sono trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o, comunque, risultante dalla fusione o scissione. Per individuare il soggetto che effettua il versamento, per conto del soggetto estinto, riguardante il periodo d’imposta antecedente la data di perfezionamento dell’operazione, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice 74, denominato “Soggetto risultante dall’operazione straordinaria”, che va riportato nel campo “codice identificativo”, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dall’operazione straordinaria che effettua il versamento per conto del soggetto estinto. Il codice fiscale di quest’ultimo, invece, va esposto nell’apposito campo della stessa sezione “Contribuente”.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 119, 25/09/2017)
