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ERRORI CONTABILI - Errori reiterati sanabili mediante ravvedimento operoso se già accertati in un periodo di imposta precedente (11/2017)

L’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 471/1997 dispone la riduzione di 1/3 della sanzione base applicabile in caso di infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi se la maggiore imposta o il minore credito accertati sono inferiori al 3% del dichiarato e complessivamente inferiori a 30.000 euro ovvero se l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale dei componenti di reddito purché gli stessi abbiano già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui è intervenuta l’attività di accertamento. Pertanto, la riduzione di 1/3 della sanzione base può essere ordinariamente applicata solo in sede di accertamento. L’Agenzia delle entrate chiarisce, tuttavia, che nel caso gli uffici abbiano rilevato in fase di accertamento un errore che è stato reiterato da parte del contribuente anche nei periodi di imposta successivi, è possibile applicare il ravvedimento operoso.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 131, 23/10/2017)

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