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PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR) - Chiarimenti sul regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria (03/2018)

L’Agenzia delle entrate ha commentato le norme che hanno introdotto nell'ordinamento un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti, operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino le caratteristiche espressamente richieste (vincoli e divieti di investimento), nonché un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta di successione. Il particolare regime di non imposizione previsto per i PIR si applica in capo alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale, relativamente ad investimenti detenuti, per almeno cinque anni, nell'ambito di un piano individuale di risparmio appositamente costituito presso un intermediario abilitato. Nell'ambito del PIR non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria: il piano di risparmio si costituisce con la destinazione di somme o valori, allo scopo di effettuare investimenti. L'importo investito non può superare complessivamente il valore di 150.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare, di 30.000 euro.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 3, 26/02/2018)

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