DEPOSITI FISCALI - Fissate le regole per lo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi fiscali (05/2018)
La Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell’Iva nel campo dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi. I soggetti che intendono stoccare i propri prodotti energetici in depositi fiscali (o presso depositi di destinatari registrati) in regime sospensivo dell’accisa devono essere preventivamente identificati e autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa presentazione di una apposita istanza. Il Mef ha fissato le modalità attuative per la presentazione dell’istanza di autorizzazione, per le comunicazioni e per il riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito ausiliario. Il decreto in commento entrerà in vigore il 1° agosto 2018.
(Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 12/04/2018, G.U. n. 93 del 21/04/2018)
