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SOCIETÀ TRA AVVOCATI - Natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati (STA) (06/2018)

L’articolo 4-bis della L. 247/2012 disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria. Sul piano civilistico le società tra avvocati sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto. Conseguentemente, l’Agenzia delle entrate ritiene che in assenza di una specifica norma, l’esercizio della professione forense in forma societaria costituisce attività di impresa. La società tra avvocati (STA) di cui alla L. 247/2012 si discosta dalla società tra avvocati disciplinata dal D.Lgs. 96/2001, che disciplina un modello societario assoggettato ad una autonoma disciplina in cui il rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo consente di determinare le regole di funzionamento del modello organizzativo, mentre ai fini fiscali il reddito prodotto è di lavoro autonomo (professionale).

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 35, 07/05/2018)

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